Associazione RITMI

L’Associazione ‘RITMI’ è una libera associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I, Capitolo III, art. 36 e segg. Del Codice Civile, nonché dal presente Statuto. Possono aderirvi tutti coloro che si riconoscono nel presente Statuto, indipendentemente dalle condivisioni politiche, religiose, dalla cittadinanza, dall’appartenenza etnica, dalla professione e dal grado di istruzione.

Art.1 ) Il giorno 19 del mese di Ottobre del 2013 si è costituita l’Associazione senza scopo di lucro ‘RITMI’ con sede in Via Fiume, 10 a Monopoli (BA).

Art. 2) L’Associazione ‘RITMI’ senza finalità di lucro persegue i seguenti scopi:

  • Diffondere la pratica musicale, artistica in genere e culturale, con preminente rilievo all’aspetto esibizionistico, didattico e laboratoristico;
  • Ampliare la conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
  • Allargare gli orizzonti didattici di musicisti, educatori, insegnanti ed operatori sociali, in campo musicale ed artistico in genere, affinchè sappiano trasmettere l’amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per le persone ed un valore sociale;
  • Proporsi come luogo d’incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali, assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso l’ideale dell’educazione permanente;
  • Promuovere i propri associati attraverso la realizzazione di iniziative culturali – musicali nel settore dello spettacolo;
  • Produrre, promuovere,gestire organizzare e diffondere tutto quanto inerente con l’attività artistica dello spettacolo;

Quant’altro sia ritenuto necessario ed effettivo per la realizzazione di scopi associativi.

Art. 3) L’Associazione ‘RITMI’ intende promuovere ogni attività ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dei propri fini ed in particolare:

Attività culturali: esibizioni musicali pubbliche e private, concerti, convegni, eventi con somministrazioni culinarie, presentazione di libri, organizzazioni di visite culturali e trasferte, attività ludiche e ricreative, manifestazioni per scopi benefici, conferenze, dibattiti, informazione, seminari, emittenza radiotelevisiva, proiezioni di film e documenti, rappresentazioni teatrali, stage, turismo in genere, giochi, hobbies; gestione di spacci, punti di ristoro, bar compresa la somministrazione di alimenti e bevande – fosse anche riservata ai soli soci- concorsi, corsi e laboratori di musica, ballo, sport e di ogni altra disciplina artistica a culturale in genere per minori e non, cast artistici, eventi speciali.

  • Attività di formazione: corsi di musica e canto, di aggiornamento teorico-pratici per musicisti, educatori, insegnanti, operatori sociali, istituzione di gruppi di studio e ricerca.
  • Attività editoriale: Pubblicazione di libri, bollettini, news, atti di convegni, seminari, studi e ricerche compiute.
  • Attività di assistenza e preparazione musicale.

Art. 4) L’associazione ‘RITMI’ è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

I soci si dividono nelle seguenti categorie:

  1. SOCI FONDATORI: Persone o enti che hanno costituito l’associazione
  2. SOCI ORDINARI: persone o enti che si impegnano a pagare, per tutta la durata del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo
  3. SOCI ONORARI: persone o enti che abbiano sostenuto in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico, l’associazione nel raggiungimento delle finalità istituzionali; esonerati dal versamento di quote annuali
  4. SOCI JUNIOR: persone di minore età, ammessi nell’associazione con parità di diritti e doveri rispetto ai soci ordinari, ma il cui diritto di voto viene esercitato da un genitore o rappresentante legale.

Le quote ed il contributo associativo non sono trasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti mortis causa e non sono soggetti a rivalutazione. Tutti i soci sono considerati tali per tutta la durata dell’anno solare, con espressa esclusione di partecipazione temporanee all’associazione. Il domicilio degli associati, per quanto attenga ai loro rapporti con l’associazione, si intende eletto presso la sede sociale.

Art. 5) L’ammissione dei soci ordinari e junior è deliberata, su domanda scritta del richiedente, dal Consiglio Direttivo, con voto a scrutinio palese. Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello in forma scritta entro un mese, al collegio dei Probiviri.

Art. 6) Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di mancanze disciplinari, o di ordine morale, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni, comminate con criterio di proporzionalità rispetto alla gravità del comportamento che intende punire: richiamo, diffida, espulsione dall’associazione. Contro i provvedimenti disciplinari è ammesso ricorso per iscritto entro un mese dalla notifica del provvedimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 7) Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione dello Statuto, dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione; i soci junior vengono rappresentati da un genitore o da un rappresentante legale.

Art. 8) La qualità di socio viene a cessare per: decesso, recesso, da comunicarsi al Consiglio Direttivo; espulsione per motivi disciplinari; morosità nella corresponsione delle quote associative.

Art. 9) Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da: beni, mobili ed immobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo; ogni altro tipo di entrate. I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare.

La cessazione nel corso dell’anno sociale della qualità di socio, per qualsiasi causa avvenuta, non da diritto alla restituzione, nemmeno parziale, della quota associativa annuale versata.

E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 10) L’anno sociale e finanziario inizia il 1^ gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre dell’anno in corso. Il primo esercizio sociale e finanziario terminerà il 31.12.2013.

Il consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo, i quali dovranno essere approvati dall’assemblea entro il mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell’associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta, affinchè ogni associato possa prenderne visione.

Art. 11) Gli organi dell’assemblea sono:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Segretario Tesoriere
  • Collegio dei Revisori e Probiviri
  • Coordinatore Artistico e didattico

Art. 12) L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’associazione; possono parteciparvi tutti i soci in regola con il versamento delle quote associative nonché i rappresentanti dei soci junior; ogni socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valere della sua quota.

L’assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo, in via ordinaria almeno una volta all’anno ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal consiglio direttivo stesso o da almeno un terzo dei soci che presentino un ordine del giorno, nel qual caso l’assemblea dovrà essere convocata entro un mese. Nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio, i Consiglieri ed i revisori non hanno diritto di voto; in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri e/o i Revisori e/o i Probiviri non hanno diritto di voto.

In prima convocazione l’assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto al voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.

L’assemblea può svolgersi in seconda convocazione decorsa almeno un’ora dalla prima. Per modificare lo Statuto, in prima convocazione, occorre la maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto; in seconda è sufficiente la maggioranza dei tre quarti dei presenti. La convocazione potrà essere effettuata, ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, in uno dei seguenti modi: con avviso scritto, mail compresa ovvero sms, da inviarsi a tutti i soci oppure mediante l’affissione all’albo della sede e in altri locali dove si svolgesse una qualsiasi attività sociale.

In ogni caso almeno 10 giorni liberi prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno. E’ ammesso il voto per delega, con la stessa ad un familiare convivente di maggiore età o ad un associato di maggiore età, purchè non sia membro del consiglio direttivo; ogni delegato non potrà presentare più di due deleghe.

Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, oppure, se richiesto da almeno un terzo dei presenti, a scrutinio segreto. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante l’affissione all’albo della sede del relativo verbale.

Art. 13) L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti. Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e dei Probiviri; approva il bilancio preventivo e quello consuntivo, approva il regolamento interno.

L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche allo Statuto e sull’eventuale scioglimento dell’Associazione. All’apertura di ogni seduta, l’Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario, che dovranno sottoscrivere il verbale finale.

Art. 14) Il Consiglio Direttivo è costituito da cinque membri, eletti dall’Assemblea fra i propri soci maggiorenni.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi membri. I membri del Consiglio svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica per tre anni. Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza dei due terzi dei soci.

Qualora uno o più membri del consiglio venissero a mancare, è facoltà del Consiglio stesso cooptare uno o più membri scelti tra i membri di maggiore età, al fine di ripristinare il numero dei Consiglieri. I membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea nella quale si dovrà procedere all’elezione dei Consiglieri mancanti, i quali resteranno in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio.

I Consiglieri, accettando la nomina, si obbligano a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo. L’assenza a due riunioni consecutive, priva di giustificato motivo, comporta l’automatica decadenza dell’incarico.

Art. 15) Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione; la sua attività deve essere in ogni caso diretta al raggiungimento delle finalità dell’associazione. Si riunisce almeno ogni tre mesi ed è convocato dal Presidente o da almeno due Consiglieri, con richiesta motivata, oppure con richiesta motivata e scritta di almeno un terzo dei soci.

Alle riunioni partecipano, con diritto di parola ma senza diritto di voto, i componenti del Collegio dei revisori e dei probiviri ed il Coordinatore artistico e didattico. Possono inoltre parteciparvi tutti i soci ma senza diritto di parola ne’ di voto.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea; formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione, deliberare circa l’ammissione dei soci; elaborare il bilancio consuntivo, che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative all’intero periodo annuale dell’esercizio finanziario:elaborare il bilancio preventivo, che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’intero periodo annuale del successivo esercizio finanziario; stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie dei soci.

Di ogni riunione deve essere redatto verbale, firmato da tutti i consiglieri presenti, da affiggere all’Albo dell’associazione.

Art. 16) Il Presidente dura in carica tre anni ed è il legale rappresentante dell’associazione. Viene eletto dal consiglio direttivo. Spetta al Presidente nominare un Vicepresidente, scelto tra i Consiglieri, che lo sostituisce in caso di sua assenza o temporaneo inadempimento, convocare e presiedere il Consiglio Direttivo, sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall’associazione, aprire e chiudere conti correnti postali e bancari, con eventuale firma congiunta del segretario tesoriere; procedere agli incassi; conferire ai consiglieri o ai soci o a persone esterne, procure speciali per la gestione e il coordinamento di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.

Art. 17) Il Segretario Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i membri dello stesso. Spetta al segretario tesoriere: redigere i verbali del consiglio direttivo; diramare gli inviti per le convocazioni; tenere la contabilità ed i libri associativi; compilare fatture/ricevute ed emettere mandati di pagamento, che dovranno essere firmati –o eventualmente controfirmati – dal Presidente; controllare il corretto versamento delle quote sociali; custodire i fondi sociali.

Art. 18) Il Consiglio dei Revisori e dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall’assemblea che eleggerà anche due membri supplenti; dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità, redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Decide insindacabilmente, entro un mese dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui provvedimenti disciplinari in genere, sui dinieghi di ammissione e su ogni altra controversia insorgesse fra uno o più soci e l’associazione, o fra i soci stessi. La carica di Revisore-probiviro è incompatibile con quella del Consigliere.

Art. 19) Il coordinatore artistico e didattico dell’Associazione, viene nominato dal Consiglio Direttivo. Deve trattarsi di un artista in possesso di specifica formazione culturale e di adeguate doti professionali. Egli svolge una attività propositiva e di Coordinamento di tutte le attività didattiche, artistiche e laboratoristiche; relaziona periodicamente al consiglio direttivo l’andamento di tale attività; esprime il proprio parere al Consiglio circa le scelte dei Collaboratori artistici e didattici dell’Associazione. L’Incarico può essere conferito a tempo indeterminato. E’ facoltà del consiglio direttivo nominare, anziché un unico Coordinatore artistico o didattico, un collegio di coordinatori di settore, nel rispetto delle disposizioni che precedono. E’ facoltà del consiglio revocare l’incarico in ogni momento, con obbligo di motivazione. L’Esonero e le dimissioni, devono essere notificate a mezzo lettera raccomandata, con preavviso di almeno tre mesi, tranne che per giusta causa.

Art. 20) Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, da convocarsi unicamente mediante lettera raccomandata, con la maggioranza in prima convocazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione è sufficiente la maggioranza dei tre quarti dei presenti. Il patrimonio residuo dell’ente dovrà essere devoluto ad associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Tutte le cariche elettive sono gratuite. Ai soci compete il rimborso spese regolarmente documentato ed eventuali compensi provenienti da attività professionali prestate per l’associazione, il tutto preventivamente autorizzato dal Consiglio Direttivo.

Art. 22) Per quanto non previsto nel presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.